Art. 1.
(Modifiche all'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è abrogato;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, rilasciata a decorrere dal 1o giugno 2007, per i primi tre anni dalla data del rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»;

          c) al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»;

          d) al comma 5, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da lire centomila a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».